Cassazione: la verifica della Guardia di finanza supera i 30 giorni? Nullo l’accertamento
Nel caso in cui le verifiche della guardia di finanza si siano protratte oltre i trenta giorni lavorativi stabiliti dallo
Statuto del contribuente (che al massimo diventano sessanta nei casi
“di particolare complessità”) è da ritenersi non valido l’accertamento.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione il giorno 18 dicembre 2009 con la sentenza
n. 26689. La società contribuente, aveva lamentato il fatto che le Fiamme Gialle avevano eseguito l’accertamento
presso la propria sede per più di quattro mesi. La Corte, invocando
l’articolo 12 dello Statuto ha spiegato che “la permanenza degli operatori
civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche
presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di
particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal
dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del
contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le
richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione
delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del
dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni”.