Cassazione: l’amministratore di fatto è punibile per bancarotta
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 43036 del giorno 11 novembre 2009 ha stabilito che “È possibile configurare in astratto la responsabilità penale per
bancarotta anche a carico dell’amministratore di fatto di una società
di persone, ossia del soggetto che, non necessariamente è coincidente
con la figura del socio illimitatamente responsabile e quindi non
necessariamente dichiarato fallito in proprio, abbia svolto in concreto
poteri di amministrazione in riferimento a una società in nome
collettivo o in accomandita semplice.
E ciò in quanto si ritiene
che l’amministratore di fatto di una società in nome collettivo possa
essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta quale
destinatario dell’art. 223 l.f. che riguarda tutte le società
dichiarate fallite, comprese quelle personali, indipendentemente dalla
personale dichiarazione di fallimento”.