Cassazione: l’assicurazione copre solo le attività “tipiche” del consulente del lavoro
“La predisposizione di un
contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata
al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale
non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di
professionisti, non rientra tuttavia nelle attività “tipiche” previste
per il consulente del lavoro”. Dunque correttamente
l’assicurazione, come nel caso di specie, può rifiutarsi di rimborsare
il cliente in caso di errore professionale.
Secondo quanto risulta dalla sentenza in oggetto, infatti, il contratto di assicurazione aveva per oggetto “la
responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di
esercente la libera professione di consulente del lavoro” si
precisava, quindi, che la garanzia si estendeva anche “alla consulenza
fiscale e tributaria, quali compilazioni della dichiarazione dei
redditi ed allegati, denuncia annuale IVA, compresi i relativi
allegati, registrazione e quant’altro previsto dalla normativa fiscale
e tributaria in generale.” Attività del tutto non attinenti – a parere
della Corte – alla redazione di un contratto di locazione.