Cassazione: l’assicurazione non copre i danni morali subiti dai dipendenti
L’assicurazione stipulata dall’azienda al fine di rimanere indenne per eventuali infortuni sul lavoro, non compre i danni morali di cui è vittima il dipendente. In più, Prima della riforma del 2000 essa non copriva nemmeno il danno
biologico.
A giungere a questa conclusione è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n.
22608 del 26 ottobre 2009, respingendo il ricorso di un imprenditore
che chiedeva di essere tenuto indenne dalla sua assicurazione dai danni
sia morali che biologici di cui era stato vittima un suo dipendente, a seguito di un incidente.
Dalla sentenza si evince che “la copertura assicurativa
prevista dall’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad
oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro,
riferibile né al danno biologico né a quello morale, essendo le
indennità previste dal d.p.r. 1124 del 1965 collegate e commisurate
esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha
sull’attitudine al lavoro dell’assicurato non assumendo alcun rilievo
gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa
comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di
espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione,
tra cui la stessa capacità di lavoro generico”.