Cassazione: lavoratore allergico alle nuove mansioni? Non può essere licenziato
libertà economica dell’impresa. Infatti “l’esercizio dell’iniziativa dell’attività economica privata, garantito
dall’art. 41, non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall’autorità
giurisdizionale – si legge in sentenza – ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro (
artt. 4, 35, 36 Cost.) ed alla salute ( artt. 32 Cost., 2087 c.a.), con
la conseguenza che non viola l’art. 41 cit. il giudice che dichiara
illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità
fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia
accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e
di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o
alterazioni dell’organigramma aziendale”.