Cassazione: lavoro, subordinazione dipende dalle modalità di svolgimento dello stesso e non dal suo atto scritto
La subordinazione nel lavoro non deve esprimersi in forma scritta per aver valore, o comunque, non deve per forza essere formale, neppure, nel caso in cui
il DDL sia una persona
giuridica. La subordinazione, infatti, dipende da fattori quali l’attività svolta, il livello delle
prestazioni e le sue modalità di svolgimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 17455/2009. Anche l’esercizio dei poteri gerarchici può rimanere virtuale,
e non effettivo, quando il DDL scelga di non farne un uso concreto.
Se tratta di subordinazione espressa in atti scritti, non si parla di irrilevanza, ma nemmeno di fattore decisivo in termini di validità del livello di subordinazione, poiché in caso di difformità, le concrete modalità di svolgimento del
rapporto prevalgono sulle modalità indicate nell’atto scritto.
Il compito di ricostruire i fatti è affidato al Gudice
di merito che valuta le prove in maniera libera, tenendo conto, comunque, di dare le adeguate motivazioni della scelte assunte.