Cassazione: l’avviso bonario del Fisco equivale a un accertamento
L’avviso di accertamento
e di liquidazione può essere sostituito dall’avviso bonario. La comunicazione fatta dal fisco al
contribuente, infatti, è valida anche se priva “di una formale intimazione al pagamento” e priva
della dizione di rito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza del 9 dicembre 2009 con cui ha spiegato che “in tema di
contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento
o di liquidazione, impugnabili ai sensi l’art. 19 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario,
tutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente
una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non
si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla
prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensí con un
invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la
mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di
pagamento” o la mancata indicazione del termine o della forma da
osservare per impugnazione o della commissione tributaria competente”.