Cassazione: l’avvocato non deve essere pagato nuovamente quando ci si sia un’udienza di rinvio
Non è da corrispondere all’avvocato il compenso relativo all’attività di “esame e studio” in vista di un’udienza di mero rinvio, nella quale non venga espletata alcuna attività processuale, ovvero nella quale si proceda ad una mera lettura di atti già assunti in precedenza. Il difensore, infatti, in prospettiva di tali udienze, non deve svolgere alcuno sforzo, valendo quello già fatto (e remunerato) per la prima udienza antecedente al
mero rinvio o alla lettura.
Cass. pen., Sez. IV, ud. 6 marzo 2009, dep. 10 giugno 2009, n. 23889