Cassazione, leasing traslativo: risarcimento danno per inadempimento dell’utilizzatore
Con sentenza n. 1695, depositata il 7 febbraio 2012, in tema di leasing
traslativo (contratto di locazione finanziaria finalizzato al
trasferimento del bene) e, in particolare, nel caso di inadempimento
dell’utilizzatore, la Corte di Cassazione ha stabilito che il
risarcimento danno per inadempimento dell’utilizzatore può anche non
essere commisurato alla differenza necessaria per raggiungere il
vantaggio che si aspettava il concedente. Secondo il giudici di Piazza
Cavour, si applica la risoluzione del contratto ex articolo 1526 Cc, che
tuttavia non detta criteri ermeneutici (come nel caso degli articoli
1362 Cc e seguenti sull’interpretazione dei contratti in base alla
volontà dei contraenti). Non si può non osservare, hanno spiegato i
giudici della terza sezione civile, che la disposizione rimette al
giudice del merito l’apprezzamento di fatto circa il possibile esercizio
del potere di riduzione dell’indennità convenuta. Pertanto,
l’utilizzatore del bene inadempiente non può dolersi che il giudice non
abbia disapplicato la clausola penale prevista dal contratto, sul
rilievo che il cumulo fra essa e la restituzione del bene locato
porterebbe asseritamente al concedente un’utilità complessivamente
maggiore a quella che sarebbe scaturita dalla regolare esecuzione delle
obbligazioni, laddove di fronte a una complessa economia contrattuale
non conta quanto abbia pagato il contraente inadempiente per un uso
limitato nel tempo del bene locato quanto invece quale sia stata la
perdita subita dal contraente che abbia dato regolare esecuzione al
contratto.