Cassazione: l’eccesso di velocità accertato col telelaser vale anche se c’è traffico
Il telelaser ha sempre ragione, o meglio, poco importa se un automobilista afferma che non sia possibile che sia andato ad una velocità elevata perché nel giorno e nell’ora in cui il telelaser avrebbe elevato la multa, egli era in coda al traffico. Ciò anche se a sostenere la sua affermazione ci siano vari testimoni. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24943 del 26 novembre 2009, con la quale ha accolto il ricorso del Ministero
dell’Interno presentato contro la decisione del giudice di pace di
annullare una multa per eccesso di velocità fatta a un automobilista
che aveva dichiarato, sostenuto da varie testimonianze, che in quel giorno e a quell’ora era imbottigliato nel
traffico. La Cassazione ha spiegato che, per sconfessare il telelaser, ci vorrebbe una querela di falso, poiché
“l’apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità
rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati,
mentre la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato
discende dall’operazione di puntamento e, quindi, d’identificazione del
veicolo stesso effettuata dall’agente di polizia stradale che ha in uso
l’apparecchiatura in questione”. E ancora. “Nel giudizio di opposizione è ammessa la contestazione e
la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non
sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza
del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile
di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva
contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso,
nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a
verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la
proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel
verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà
degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”.