Cassazione, Michele Misseri e’ inattendibile
Le sette differenti versione fornite da Michele Misseri in relazione all’omicidio della nipote quindicenne, Sarah Scazzi, sono “tra di loro incompatibili e sovente contrapposte” e ciascuna “porta con sé una totale o parziale, ma sempre significativa, quota di ritrattazione e, con essa, un grave segnale di inattendibilità”. Questo uno dei passaggi delle motivazioni, depositate oggi, in base alle quali l’altro ieri la Cassazione ha annullato con un rinvio una delle ordinanze di carcerazione di Sabrina Misseri ordinando al Tribunale del Riesame di Taranto di rivalutare tutto il materiale indiziario e di rispondere a tutte le obiezioni della difesa di Sabrina.
I Supremi giudici, con la sentenza depositata oggi bacchettano i giudici che hanno confermato la custodia in carcere di Sabrina, non sostenendo l’estraneità della ragazza all’omicidio di Sarah, ma criticando aspramente la circostanza di aver dato retta al racconto di Michele Misseri senza “alcuna verifica dei comportamenti da lui effettivamente tenuti” e soltanto riscontrando il suo racconto con le sue stesse dichiarazioni mentre il procedimento di verifica deve essere “compiuto dall’esterno”. La Suprema Corte, inoltre, accogliendo le obiezioni sollevate dalla difesa di Sabrina sui metodi usati dai magistrati nell’interrogatorio di Michele Misseri, rilevano che non è stato tenuto nel debito conto la “suggestionabilità” dell’uomo, il quale, ricorda la Cassazione, aveva già ricevuto dal Gip il richiamo “a non mentire”. Per la Cassazione, inoltre, il Tribunale del Riesame non ha dato sufficienti spiegazioni agli altri tre elementi in base ai quali, oltre alle dichiarazioni accusatorie del padre Michele, è stata incarcerata Sabrina: le dichiarazioni della sua amica Pisanò, la retrodatazione dell’orario del delitto e il movente delle gelosia.
CASSAZIONE, TRALASCIATO MOVENTE SESSUALE
– Secondo la Cassazione è necessario approfondire meglio l’ipotesi del movente sessuale che potrebbe aver spinto Michele Misseri all’omicidio della nipote quindicenne Sarah Scazzi. In proposito la Cassazione osserva che questo movente è stato ritenuto falso, dal Tribunale del Riesame di Taranto interpretando alcune dichiarazioni di Sabrina Misseri, ad un amico che però devono essere nuovamente analizzate e sulla ritrattazione dello stesso Misseri, anch’essa da riverificare in quanto l’indagato è “inattendibile”. Per quanto riguarda le dichiarazioni con le quali Sabrina esprimeva incredulità questo tipo di movente, la Cassazione osserva che “a seconda del contesto, questa opinione (di Sabrina) potrebbe addirittura validamente essere spiegata con atteggiamenti di incredulità favorevoli alla tesi della innocenza della ragazza”. Inoltre la Cassazione ricorda che il Tribunale del Riesame “non ha fornito giustificazione congrua sulla piena attendibilità della ritrattazione delle dichiarazioni auto-accusatorie del Misseri.
‘CRITERI ERRATI A DISCAPITO SABRINA’ – Per la Cassazione, nei confronti di Sabrina Misseri, i giudici del Tribunale del Riesame hanno sbagliato a scegliere sempre criteri di giudizio “a discapito dell’imputata” soprattutto quando c’era il “dubbio sul significato della prova”. In proposito la Cassazione – nelle motivazioni depositate oggi con le quali ha ordinato al Tribunale del Riesame di rivalutare gli elementi indiziari a carico di Sabrina Misseri – sottolinea che “in materia di libertà personale se due ipotesi sono egualmente sostenibili, se due significati possono parimenti essere attribuiti a un dato deve privilegiarsi quello più favorevole all’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto”.
‘MOVENTE GELOSIA E’ ESILE’ – La Cassazione non ritiene che il movente della gelosia per Ivano Russo sia stato l’elemento scatenante dell’omicidio di Sarah Scazzi, ad opera di Sabrina Misseri. Anzi, per i supremi giudici, quello della gelosia non é neppure “un indizio” a carico di Sabrina. In proposito, la Suprema corte – nelle motivazioni depositate oggi, con le quali ha annullato con rinvio al Tribunale del Riesame il provvedimento di convalida della carcerazione di Sabrina, emesso lo scorso 18 gennaio – osserva che “quanto al (movente) della gelosia per un ragazzo, attribuito alla ricorrente (Sabrina), è evidente la sua obiettiva esilità a fronte del delitto di omicidio commesso”. “Il solo movente, per il carattere di ambiguità che è ad esso intrinseco, non è comunque mai di per sé assimilabile ad un grave elemento indiziario – aggiunge la Cassazione – e intanto può fungere da aspetto rafforzativo del quadro probatorio in quanto gli altri elementi siano precisi e convergano a un unico significato”. Questi principi della Cassazione, ricorda la stessa sentenza della Suprema corte, sono già stati affermati nella famosa sentenza su Giulio Andreotti, difeso, anche lui come Sabrina Misseri, dal professor Franco Coppi, che, dunque, se ne è ‘servito’ anche per il ‘giallo di Avetrana’.
SABRINA NON VA RIMESSA IN LIBERTA’ – “La presente decisione” non comporta “la rimessione in libertà della ricorrente (Sabrina)”. Lo sottolinea la Cassazione nell’ultima pagina delle motivazioni depositate oggi con le quali spiega perché l’altro ieri ha annullato con rinvio, per nuovo esame, l’ordinanza di conferma della carcerazione emessa dal Tribunale del riesame lo scorso 18 gennaio. Il difetto principale dell’ordinanza contestato, spiega la Cassazione, è quello della “scelta d’acchito dell’opzione interpretativa sfavorevole all’imputata”, quello della “totale assenza di considerazione della possibilità di letture divergenti e di adeguate risposte alle obiezioni difensive”. Altro difetto è quello della “adesione al postulato, già stigmatizzato, che pur non potendosi escludere la plausibilità della versione difensiva, il dato andava accolto nella versione accusatoria e la misura (cautelare) andava in base ad essa mantenuta”. Infine, la Cassazione ordina al Tribunale del Riesame di Taranto di procedere “al nuovo esame attenendosi ai principi enunciati in punto di: rivalutazione del materiale indiziario nell’ottica di una ragionevole probabilità di colpevolezza e di condanna; regola di giudizio a favore dell’imputato in caso di dubbio; necessità di adeguata confutazione delle obiezioni difensive che prospettano tesi plausibili”.
PROCURATORE, DECISIONI CASSAZIONE NON SI COMMENTANO – “Nessun commento. Le decisioni della Cassazione non si commentano. Sarà poi oggetto di valutazione da parte del Tribunale”. Lo ha detto all’ANSA il procuratore della Repubblica di Taranto, Franco Sebastio, dopo aver appreso che la Suprema Corte, nell’esaminare uno dei due ricorsi presentati dai difensori di Sabrina Misseri, ha ritenuto “inattendibile” il padre, Michele Misseri. Il riferimento alla “inattendibilità” di Michele Misseri é contenuto in un passaggio delle motivazioni del provvedimento con il quale la Suprema Corte ha annullato con rinvio, per un nuovo esame da parte del Tribunale di Taranto, l’ordinanza con la quale il 18 gennaio scorso i giudici del Riesame avevano rigettato il ricorso contro l’ordinanza del gip Martino Rosati, che il 22 dicembre 2010 aveva respinto un’istanza di scarcerazione presentata dai legali di Sabrina.