Cassazione: morti bianche, anche gli zii hanno diritto al risarcimento
Anche gli zii dei lavoratori morti sul lavoro hanno diritto al risarcimento, a quanto meno ne hanno diritto gli zii più vicini alla vittima, a cui erano legati da un gran legame affettivo. Il danno morale di cui dovranno essere risarciti, però, sarà inferiore, ovviamente, a quello percepito dai genitori e dai fratelli della vittima.
È quanto stabilito dalla Corte di Cssazione con la sentenza n. 24435 del 19 novembre 2009, con la quale ha
confermato il dritto al risarcimento del danno morale in favore dei
genitori, dei fratelli e di due zii di un imbianchino morto folgorato
in un cantiere.
Piazza Cavour motiva la decisione spiegando che “in tema di danno dovuto ai parenti della
vittima, non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza,
ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare
intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La
prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie
sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo
familiare, di eventuale coabitazione e, comunque, di frequentazione,
che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita”. E ancora: “In conseguenza della morte di persona causata da reato,
ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti è titolare di un
autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il
quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno
individualmente patito per effetto dell’evento lesivo, in modo da
rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto,
rimanendo, per converso, esclusa la possibilità per il giudice di
procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto
danno morale ed alla conseguente ripartizione dell’intero importo in
modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto. Ai
fini di tale valutazione, l’intensità del vincolo familiare può già di
per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la
ritenuta prova dell’esistenza del menzionato danno morale, in assenza
di elementi contrari, e, inoltre, l’accertata mancanza di convivenza
del soggetto danneggiato con il congiunto deceduto può rappresentare –
come nella specie – un idoneo elemento indiziario da cui desumere un
più ridotto danno morale, con derivante influenza di tale circostanza
esclusivamente sulla liquidazione dello stesso”.