Cassazione, multa Autovelox vale anche senza rilascio foto
La multa con autovelox, telelaser e altri dispositivi elettronici e’ legittima anche se non viene rilasciata la documentazione fotografica dell’avvenuta rivelazione nei confronti di un determinato veicolo in quanto la contestazione e’ affidata all’organo di polizia preposto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza numero 23212 dell’8 novembre 2011 con la quale e’ stato accolto il ricorso del Comune di Massa. L’amministrazione locale aveva infatti impugnato la sentenza del tribunale di Massa che dava ragione al giudice di Pace in rappresentanza di un automobilista che aveva fatto ricorso ad una violazione del codice della strada per eccesso di velocita’.
Il giudice di Pace riteneva infatti non provato l’accertamento della violazione per la mancata consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocita’ e alla targa del veicolo. Inoltre il giudice di Pace osservava che in questo caso l’attestazione dell’agente, in quanto relativa ad un corpo o ad un oggetto in movimento, non poteva ritenersi assistita da fede pubblica. Alla sentenza del giudice di Pace, confermata dal tribunale, e’ seguito pero’ l’immediato ricorso del Comune, che si e’ rivolto ai giudici di Palazzo dei Marescialli che hanno ribaltato la sentenza. Quest’ultimi hanno infatti dato ragione all’amministrazione comunale in quanto ”nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni per ritenere l’accertamento effettuato in conformita’ alla normativa vigente. Di conseguenza, il relativo verbale poteva essere contestato solo con querela di falso non essendo sufficienti ipotetiche e non provate ma solo prospettate condizioni di traffico che avrebbero reso inattendibile l’accertamento”