Cassazione: multe per eccesso di velocità da annullare se il calcolo è a occhio nudo
Calcolare ad occhio nudo la velocità di
un’auto che sfreccia sotto il nostro naso è ancora impossibile per un
uomo. E quindi devono essere annullate le multe per eccesso di velocità
elevate da un vigile o un agente accertatore che ha misurato l’andatura
di un auto attraverso la sua vista. È quanto ha stabilito la Seconda
Sezione Civile della Cassazione respingendo il ricorso del Viminale e
del ministero della Difesa contro la decisione del giudice di pace di
Piombino che aveva annullato una sanzione per eccesso di velocità nei
confronti dell’automobilista Sergio B., multato da un carabiniere che
“ad occhio” aveva calcolato a quanto correva la macchina. Multa
cancellata perché la vista non basta, sostengono i giudici, poiché
suggerisce sensazioni soggettive. Soltanto la tecnologia, chiariscono
gli ermellini, garantisce dati e rilevazione inoppugnabili. L’uomo era
stato sanzionato a luglio del 2004 quando un agente dei carabinieri
dall’interno dell’auto di servizio aveva avuto l’impressione che Sergio
B. stesse correndo troppo. Affermazione priva, secondo il Giudice di
Pace, di qualunque riscontro oggettivo, assicurato solamente da uno
strumento tecnico. Di conseguenza multa annullata e successivo ricorso
in cassazione dei due ministeri per cercare di salvare l’”affidabilità”
dell’occhio del loro carabiniere. Attendibilità comunque in sostanza
salvata. Il guidatore infatti non ha potuto del tutto cantare vittoria.
Se la multa per eccesso di velocità è diventata carta straccia, altre
due ammende Sergio B. le ha dovuto pagare, eccome. Quando venne multato
l’occhio del carabiniere vide che i fari della macchina dell’uomo erano
spenti e che, per di più, l’imprudente conducente neanche indossava la
cintura di sicurezza. Dettagli sui quali non si poteva sollevare alcun
dubbio, come aveva stabilito il giudice di pace al temine del processo.
Quindi multa confermata, almeno per quello che riguardava queste due
infrazioni. Decisioni corretta quella del giudice di Piombino anche
sotto questo aspetto secondo la Sezione Seconda Civile della
Cassazione. Una luce spenta o accesa è un particolare che la vista di
un essere umano coglie con assoluta certezza. La Suprema corte ha
spiegato le sue conclusioni, sottolineando che la rilevazione della
velocità è misurabile soltanto per mezzo di strumenti tecnici, gli
unici congegni che possono garantire un riscontro oggettivo. L’occhio
umano purtroppo è un organo che avverte impressioni soggettive, “di per
sé inattendibili”.