Cassazione – Multe stradali plurime – Competenza territoriale per le opposizioni – Continuazione: non si applica
Significativa la pronuncia della Corte
di Cassazione, 6^ Sezione Civile, n°944 del 17 gen ’11 in tema di
opposizioni alle sanzioni amministrative vertenti su una pluralità di
multe stradali. La decisione di Piazza Cavour afferma l’inderogabilità
della competenza territoriale ai sensi dell’articolo 204-bis del Codice
della Strada. Talché secondo gli Ermellini per gli illeciti
amministrativi non si applica l’istituto della CONTINUAZIONE cosi come
disciplinato dall’Art. 81 del Codice Penale. Questo il compendio della
sottostante vicenda giovandoci delle stesse espressioni della
Cassazione, interessata in sede di regolamento di competenza: “il
Consigliere Designato ha depositato, in data 1 luglio 2010, la seguente
proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
V.M., conducente dell’autovettura tg…, ha proposto opposizione ai
sensi dell’art. 204 reg. competenza bis C.d.S., davanti al Giudice di
pace di Cassano D’Adda e di Grumello Del Monte, rispettivamente avverso
il verbale di contestazione n… emessi l’uno dalla Polizia Stradale
di Milano e l’altro dalla Polizia Stradale di Bergamo, a seguito della
violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità)
accertata nell’uno e nell’altro caso il … lungo l’autostrada …, la
prima alle ore 16,14 nel territorio del Comune di …, la seconda alle
ore 16,57 nel territorio del Comune di … Il
Giudice di pace di Grumello del Monte ha dichiarato la propria
incompetenza a conoscere dell’opposizione al verbale relativo alla
seconda infrazione, commessa nel territorio di …, indicando quale
giudice competente a conoscere la stessa il Giudice di pace di Cassano
D’Adda, attesa la sostanziale unicità della condotta trasgressiva e la
conseguenza attrazione alla competenza per territorio del giudice primo
in ordine di tempo. Il Giudice di pace di Cassano D’Adda, dinanzi al
quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il
regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di essere incompetente.
Il Giudice configgente ha rilevato che i due illeciti amministrativi
contestati non sono legati dall’unicità dell’azione, non essendo
ravvisabile nella condotta della trasgreditrice il requisito della
contiguità spaziotemporale necessario ad integrare il carattere
predetto. Difatti la prima violazione fu accertata alle ore 16,14 al Km
29,85 dell’autostrada (OMISSIS), mentre la seconda alle ore 16,57 al
Km. 62,01, dopo che la conducente aveva percorso 32 Km alla velocità
media di 45 Km/h, di gran lunga inferiore a quella di oltre 160 Km/h
rilevata nei tratti di strada controllati”. Talché, il regolamento di
competenza è stato ritenuto meritevole di accoglimento e la Sesta
Sezione, presieduta dal Dott. Giovanni SETTIMJ – Relatore Dott. Alberto
GIUSTI – ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Grumello
del Monte, cassando la pronuncia declinatoria e ordinando la
riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente nel
termine di legge. In effetti, in materia di sanzioni amministrative, la
competenza per territorio a conoscere dell’OSA al verbale di
accertamento di infrazione di norme della circolazione viaria gode di
natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S. (Cass., Sez. 2,
23 nov ’06, n. 24876). Poichè a tali illeciti amministrativi non si
applica l’istituto della continuazione cosi come disciplinato dall’art.
81 cod. pen. (Cass., Sez. 1, 16 dic ’05, n. 27799; Cass., Sez. 1, 11
giu ’07, n. 13672; Cass., Sez. 2, 8 ago ’07, n. 17347), è da escludere
che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un
effetto processuale tale da provocare l’attrazione della competenza a
favore del GdP competente per l’opposizione avverso il verbale
concernente l’accertamento della prima violazione. In particolare,
ricordiamo che, in materia di sanzioni amministrative, non trova
applicazione l’istituto di matrice penalistica della continuazione, ma è
consentita l’irrogazione di un’UNICA sanzione per violazioni plurime
consumate con un’unica condotta (cosiddetto concorso formale), mentre
in ipotesi di pluralità di violazioni amministrative poste in essere
con attività DISTINTE, l’unificazione non è né contemplata. Orbene,
nell’ipotesi in cui il contravventore voglia opporre una serie di multe
per eccesso di velocità elevategli tutte lo stesso giorno, costui
dovrà rivolgersi ai singoli uffici dei giudici di pace di volta in
volta competenti per territorio. La Cassazione ha ritenuto, dunque,
prevalente l’Art. 204-bis del Codice Stradale.
Assurdo!! e così ti trovi a prendere 4 multe con il tutor a nord italia e a non poterle contestare!!!