Cassazione: ne risponde il notaio dei ritardi di un collega a cui ha affidato la pratica di un suo cliente
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20825 del 29 settembre
2009, confermando la responsabilità di un notaio di Cecina che aveva
affidato una
pratica ad un collega di Cagliari per motivi pratici, di comodità. Il collega, però, provvedendo con molto
ritardo alla risoluzione dei compiti a lui affidati, aveva indotto il cliente al pagamento di numerose soprattasse e sanzioni.
La Cassazione, circa la decisione presa, ha sottolineato che “Il
rapporto professionale che intercorre fra notaio e cliente si inquadra nello schema del
mandato in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire
personalmente l’incarico assunto ed è pertanto responsabile ai sensi
dell’art. 1228 c.c. dei sostituti e degli ausiliari di cui si avvale,
dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell’opera, con
conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente
danneggiato dal tardivo espletamento dell’incarico”.