Cassazione: no all’addebito per coniuge che lascia l’Italia per assistere la madre malata all’estero
di lasciare il Paese per andare a curare un parente in un’altra Nazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18235/2009, sottolineando che il ricorso “inammissibilmente si risolve o
in critiche generiche, apodittiche e non contornate dalla testuale
trascrizione delle deposizioni testimoniali che il ricorrente invoca a
sostegno delle censure, o in rilievi essenzialmente volti ad un diverso
ed aderente alla sua tesi apprezzamento dei medesimi dati, non
consentito in questa sede di legittimità, o, ancora, nella infondata
denunzia di omesse analisi
comparative, laddove, invece, i giudici di merito risultano essere
pervenuti all’avversar conclusione puntualmente analizzando e
raffrontando i contegni tenuti da ciascun coniuge ed ineccepibilmente,
anche per il profilo motivazionale, ritenendo che la definitiva
frattura del rapporto coniugale fosse dipesa dalla reiterata violazione
da parte del (…) dell’obbligo di fedeltà coniugale, che, integrando un
comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio (…) e
segnatamente di un obbligo ricompresi tra i doveri reciproci dei
coniugi 8…), costituiva causa sufficiente ai fini dell’addebito, senza
necessità di ulteriore verifica dell’assolvimento o meno degli altri”.