Cassazione: no all’assegno di mantenimento se figlio maggiorenne è in grado di lavorare
“Il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione Civile, sezione VI, con sentenza n. 24515 del 30 ottobre 2013.
Con tale decisione, la Suprema Corte ha dunque confermato il venir meno dell’assegno di mantenimento a carico del padre divorziato in quanto le figlie maggiorenni avevano svolto un’attività lavorativa che dimostra capacità idonee per entrare nel mondo del lavoro e avevano cessato la convivenza con la madre.
La ricorrenza di motivi sopravvenuti rispetto alla situazione accertata al momento della sentenza di divorzio e alla situazione economica del coniuge obbligato inizialmente al versamento dell’assegno di mantenimento, giustificano pertanto la richiesta di riduzione o eliminazione dell’assegno.