Cassazione: non è illegittima la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore che rifiuta di sostituire un collega
sostituzione del collega assente, in violazione dell’obbligo di
sostituzione previsto dal contratto collettivo, non è astensione dal
lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e
predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute,
legittimamente richiedibili al lavoratore; non costituisce inoltre
esercizio del diritto di sciopero, con la conseguenza che deve
escludersi l’antisindacalità della scelta datoriale di applicare una
sanzione disciplinare.
dalla Sezione lavoro della Cassazione civile con la sentenza n. 548 del
12 gennaio 2011, sottolineando che “ci si colloca al di fuori del
diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una
data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i
compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E’ il caso del c.d.
sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto dalla
giurisprudenza estraneo al concetto di sciopero e pertanto
illegittimo”. Nel caso preso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto la
situazione assimilabile a quella del c.d. sciopero della mansioni
perché, all’interno del complesso di attività che il lavoratore è
tenuto a svolgere, l’omissione concerne uno specifico di tali obblighi.
In conclusione i giudici di legittimità affermano che la sanzione
disciplinare inflitta al lavoratore non è illegittima e il comportamento
datoriale non è antisindacale.
Salve,se non sostituisco il collega in malattia,in quale sanzione posso incorrere?Lavoro, nella Gdo con contratto Ccnl.cordiali saluti.