Cassazione: non è reato circolare con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo
Non è reato usare l’automobile o il motorino sottoposto a fermo amministrativo. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44498 del 19
novembre 2009, con la quale ha respinto il ricorso della Procura di Napoli. Il fatto: il
motorino, che apparteneva ad un ragazzo napoletano, era stato sottoposto a fermo amministrativo, ma nonostante ciò il proprietario del veicolo se ne era tranquillamente servito per circolare. Da qui, le accuse per sottrazione di cose sottoposte a
sequestro (art. 334 c.p.).
Il Tribunale partenopeo aveva
assolto il giovane con formula piena, perché, aveva motivato, il fatto non sussiste e perché “il fermo va
qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non in misura
cautelare e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia
rispetto al depauperamento del bene”, dunque, non esistevano i presupposti
per il reato. La Procura, non soddisfatta della decisione, si è rivolta alla Suprema Corte, la quale ha respinto il ricorso fatto dalla Procura perché, hanno motivato i giudici, l’articolo 334 non può ritenersi violato quando “la
materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni
sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo”. E ancora, “la conclusione negativa si impone,
considerata l’impossibile riconducibilità del fermo amministrativo alla
nozione di sequestro amministrativo, avuto riguardo ai due distinti
profili che attengono il principio di tassatività e determinatezza
delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso per analogia in
malam partem”.
Anche la Procura generale della Cassazione aveva
chiesto al Collegio di respingere le richieste del Pm e di confermare
nei confronti del giovane l’assoluzione piena.
Quindi la conclusione è che è possibile utilizzare il
veicolo sottoposto fermo poiché non costituisce reato e il solo preavviso non basta per
fermare l’auto. Infatti, aveva già chiarito Piazza Cavour nella sentenza n. 20301 dell’anno scorso, fino a che il fermo non è stato iscritto nei
pubblici registri, “la comunicazione preventiva
di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a
cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al
patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non
sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il
bene e disporne – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale
dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente
impugnabile ex art 23 l. n. 689/81, non essendo il destinatario
titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc.
Civ”.