Cassazione: non è reato rifiutare il ricovero di un malato se non è veramente urgente
Un paziente in preda a una colica renale che non viene ricoverato in ospedale non può nulla poichè il rifiuto da parte della struttura sanitaria di ricoverarlo non costituisce reato. In particolare, l’omissione di atti di ufficio si configura a carico
del medico solo quando “l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale”. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46512 del 3 dicembre 2009, con cui ha accolto il ricorso di un chirurgo che era stato condannato perché aveva ritenuto inopportuno il ricovero di una donna con una colica renale, operata con successo dodici
giorni dopo la richiesta. La Cassazione ha motivato la propria decisione sostenendo che “In tema di sanità non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del
medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall’art. 328
c.p. ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l’urgenza
del ricovero sia effettiva e reale, per l’esistente pericolo di
conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare
sulla base delle indicazioni fornite dall’esperienza medica, tenendo
ovviamente conto delle specificità di ogni singolo caso”.