Cassazione: non gode del reato continuato chi commette più reati al volante
La Cassazione, con la sentenza n.25933, depositata il 19 giugno 2009 (quarta sezione penale), ha stabilito che non gode del reato continuato l’automobilista che commetta più infrazioni gravi, come ad esempio inottemperanza al dovere di fermarsi, guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso. Dunque l’automobilista in questione non può valersi dei benefici legati al reato continuato, ma ad ogni infrazione deve corrispondere un autonomo periodo di sospensione nella patente di guida.
In particolare, si legge che “il giudice a quo, ha escluso l’applicabilità dell’81 c.p., applicando
distinte sanzioni per ogni violazione, in quanto l’art.8 della l. n.
689 del 1981, richiamato dal ricorrente testualmente, prevede la
possibilità di irrogare un’unica sanzione per più violazioni solo se
consumate con un’unica condotta (cosiddetto concorso
formale) ma non consente affatto l’applicazione dell’istituto della
continuazione così come disciplinato dall’art.81 c.p.”. “Nel caso di
specie è palese come le violazioni
contestate corrispondano a distinte condotte (…), onde ad ognuna di
esse deve necessariamente corrispondere un autonomo periodo di
sospensione nella patente di giuda che il giudice del merito ha
ritenuto di contenere nel minimo edittale o in misura ad esso prossima”.