Cassazione: non gode della copertura assicurativa il consulente del lavoro che svolga attività atipiche
Il consulente del lavoro che deve
risarcire un cliente per colpa professionale in relazione a
un’attività, come la redazione di un contratto di locazione non ha il diritto di godere della copertura assicurativa, in quanto si tratta di un’attività “non tipica di questa professione”. A stabilirlo è stata la Corte di cassazione con la sentenza n. 18912 del 31 agosto 2009, respingendo il
ricorso di un consulente del lavoro che aveva provocato danni ad un cliente
con un contratto di locazione nullo. Il consulente, in particolare, aveva chiesto di essere tenuto
indenne dall’assicurazione, con cui aveva stipulato una polizza a
garanzia della libera professione.