Cassazione, non restituire un cane trovato in strada non è reato
L’ho trovato e ora è mio. A molti italiani sarà capitato di accogliere in famiglia un cane trovato in strada perchè smarrito o abbandonato, ma poi di ritrovare il proprietario e trovarsi così di fronte alla richiesta di dare indietro l’animale. Ma – riporta Anmvi Oggi – la Corte di Cassazione, con sentenza 18749 del 29 aprile 2013, conferma l’orientamento della giurisprudenza a non considerare «appropriazione indebita» il ritrovamento per strada di un cane di cui si rinviene successivamente il proprietario. Non restituire il cane, che non può essere considerato ’cosa mobilè, non implica dunque l’applicazione dell’articolo 647 del Codice penale. E non può rivendicarlo se chi lo reclama non l’ha richiesto entro 20 giorni dalla scoperta della nuova casa in cui si trova l’animale. La vicenda riguarda un anziano e un cane boxer. La sentenza richiama l’articolo 925 Cc, dove è previsto l’acquisto della «proprietà» dell’animale da parte di chi se ne sia impossessato e se l’animale non sia stato reclamato entro 20 giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove questo si trovava. Ai fini dell’applicabilità dell’articolo 647 Cp, occorre che l’acquisizione del possesso debba avvenire per caso fortuito o per errore altrui; l’acquisizione del possesso di un cane che si sia «smarrito», può essere fatta rientrare fra le ipotesi di «caso fortuito». In sintesi non commette appropriazione indebita chi non restituisce il cane preso per strada: è errata l’applicazione dell’articolo 647 Cp poichè l’oggetto materiale del reato è un cane, che non può essere considerata ’cosa mobilè compresa nella tutela della norma penale. E soprattutto bisogna verificare se chi reclama il cane l’abbia richiesto entro 20 giorni dalla scoperta del luogo in cui si trova l’animale.
Fonte: www.corrierenazionale.it