Cassazione: non retroattiva la riforma del 2005 sulla prescrizione
La nuova e più favorevole prescrizione (corrispondente al massimo della pena edittale) introdotta con la riforma del 2005 non può essere applicata all’imputato condannato in primo grado. Per l’imputato, infatti, devono valere le norme vecchie, ovvero quelle in vigore nel periodo della sua condanna in primo grado. Lo ha deciso la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 47008 del 10 dicembre 2009, con cui ha bocciato il
ricorso di un uomo condannato in primo grado per violenza sessuale sulla figlia. L’uomo era stato condannato in primo grado
dal Tribunale di Palermo nel 2005. Tre anni più tardi la Corte
d’Appello aveva ridotto la pena, confermando però la responsabilità
penale. Dopodiché, l’imputato ha fatto ricorso in Cassazione
chiedendo che il reato fosse dichiarato estinto per
intervenuta prescrizione. La Corte ha respinto
il ricorso, spiegando che “ai fini dell’applicazione delle
disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la
pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la
pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della
retroattività delle disposizioni più favorevoli”.