Cassazione: non sono validi gli accertamenti fiscali notificati nella casa dell’ex moglie
Sono invalidi gli accertamenti fiscali notificati nella casa dove è rimasta ad abitare la moglie separata, anche se lei ha accettato il plico e si è presentata come la coniuge.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con 13510 dell’11 giugno 2009, ha respinto il ricorso del fisco dando ragione a un contribuente che aveva ricevuto l’accertamento presso l’appartamento dove aveva abitato con la moglie fino alla separazione. Insomma la Cassazione non ha condiviso la tesi sostenuta nel ricorso dall’amministrazione finanziaria che, “lamentando la violazione dell’art. 139 c.p.c. assumeva la validità della
notifica in discorso per essere stato comunque l’atto ricevuto da persona (coniuge) qualificatosi convivente”.
Da questa dichiarazione, aggiunge il Collegio, “non può trarsi altro che una mera presunzione relativa di convivenza, presunzione, a sua volta, superabile dall’interessato mediante prova contraria”. E il contribuente le prove ce le aveva tutte: era in possesso di documenti da cui risultava sia il precedente cambio di indirizzo della
residenza anagrafica rispetto al luogo dove era stata eseguita la notificazione che l’intervenuta separazione personale col coniuge che aveva ricevuto la notifica.