Cassazione: ostentare alla moglie i propri tradimenti è maltrattamento e reato
Chi ostenta un tradimento commette maltrattamento ovvero reato di maltrattamenti in famiglia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38125 del 28 settembre 2009, condannando un settantenne che più volte aveva umiliato la moglie vantandosi di piacere a molte e di averla tradita più e più volte nel corso degli anni di matrimonio, provocando nella donna uno stato di disagio psicologico.
Il settantenne si era difeso, affermando che le offese non “erano abituali”. Il Palazzaccio, d’altro canto, ha sottolineato che “l’infedeltà
ostentata rendeva certa l’esistenza di una condotta dell’imputato
reiteratamente e abitualmente prevaricatrice, tendente a umiliare e
sottoporre la congiunta a sofferenze fisiche e morali, così da renderle
penosa l’esistenza”.
Piazza Cavour ha così condannato l’uomo per il reato p. e p. dall’articolo 572 del codice penale, sostenendo che “correttamente
i giudici del merito hanno ritenuto integrato il reato in esame dalla
«continua serie di insulti, prepotenze, meschine cattiverie», tra le
quali l’infedeltà ostentata, perpetrata dal marito ai danni della
moglie”, ritenendo, altresì, attendibile la versione fornita
dalla moglie (in primo grado la sua versione dei fatti non era stata
ritenuta credibile) che “non aveva manifestato alcuna animosità nei
confronti del marito tanto che non aveva avanzato alcuna pretesa
risarcitoria”.