Cassazione Penale: il DURC e la norma sanzionatrice
(Cassazione Penale – Sezione Terza Civile, Sentenza 31 maggio 2011, n.21780)
Ancora una volta la Corte di Cassazione si trova di fronte ad una norma penale “in bianco” e precisamente l’art. 44, 1° comma – lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, che sanziona attualmente “l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire”.
Il Tribunale di Firenze aveva condannato i legali rappresentanti di due società, titolari di regolari permessi a costruire, i quali, avendo appaltato i lavori ad una s.p.a., la quale a sua volta aveva subappaltato l’esecuzione delle opere in cemento armato ad una s.r.l., avevano omesso di produrre tempestivamente il DURC (documento unico di regolarità contributiva) della subappaltatrice.
L’omissione aveva provocato la sospensione dell’efficacia dei predetti permessi a costruire, come previsto dalla normativa regionale: l’art. 82 della legge n. 1/2005 della Regione Toscana prescrive, infatti, che il documento in questione debba essere inoltrato al Comune “contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori” (comma 9) prevedendo al successivo comma 11 che, qualora si verifichi il subentro di altre imprese successivamente all’inizio dei lavori, il committente deve produrre il DURC del soggetto subentrante entro 15 giorni; infine, al comma 10 si dice che “la mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all’inizio dei lavori …”.
Come specificato in una delibera di Giunta (n. 880 del 5.9.2005), “se non viene presentato il certificato di regolarità contributiva all’inizio dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa automaticamente … Pertanto i lavori eseguiti sono abusivi, in quanto eseguiti in presenza di un titolo inefficace”.
La Suprema Corte respinge l’interpretazione della norma penale in bianco così come adottata dal Tribunale di Firenze, cassandone senza rinvio la decisione perché il fatto non sussiste.
Il ragionamento della Corte parte dal fatto che l’art. 44, 1° comma – lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, “deve essere interpretato alla stregua del principio di tassatività delle fattispecie penali incriminatrici, che porta comunque ad escludere dall’ambito di operatività della contravvenzione in oggetto inossevanze diverse da quelle individuabili secondo il tenore letterale della norma”.
Le inosservanze punite penalmente dalla norma in questione, dunque, devono necessariamente riguardare “la condotta di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio” in violazione delle “norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo”, ossia il titolo IV della prima parte del testo unico in materia edilizia, comprendente gli articoli da 27 a 51.
Nella fattispecie, invece, la violazione contestata è relativa ad un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio o più in generale il governo del territorio; il DURC, infatti, “è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.
Ulteriore conferma deriverebbe dal fatto che per la mancata trasmissione del documento in questione, l’art. 90, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 81/01 prevede esclusivamente sanzioni amministrative.
Da quanto sopra, nell’opinione della Corte discende la conclusione che “Il legislatore […] non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell’art. 44, 1° comma – lett. a), del T.U. n. 380/2001”.