Cassazione Penale: per cessione stupefacenti il lavoro di utilità a discrezione del giudice
Sentenza 23 febbraio 2011, n.6876
La sostituzione della pena detentiva con il
lavoro di pubblica utilità – nel caso di cessione di stupefacenti – non
costituisce un diritto dell’imputato, ma è rimessa all’apprezzamento
discrezionale del giudice pur in presenza dei presupposti richiesti dalla legge
e del parere positivo del p.m..
La Cassazione ha ricordato che
“per procedere alla sanzione del lavoro di pubblica utilità in luogo della pena
detentiva è necessario che si verifichino quattro condizioni: che l’interessato
sia tossicodipendente o, comunque, assuntore di sostanze stupefacenti; che sia
intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento che abbia riconosciuto il
fatto di lieve entità; che l’imputato abbia espressamente chiesto, eventualmente
in via subordinata, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di
pubblica utilità; che non ricorrano le condizioni per la concessione del
beneficio di cui all’art.163 c.p.”.
“Nella specie sussisterebbero tutti i
presupposti per accogliere la istanza dell’imputato”, tuttavia “il giudice è libero di decidere, sia non accogliendo
tale richiesta, anche a fronte del parere positivo del p.m., sia accogliendola,
andando di contrario avviso alle determinazioni sfavorevoli del p.m.. La
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non costituisce,
infatti, un diritto dell’imputato, essendo rimessa la relativa applicazione
all’apprezzamento discrezionale del decidente, da esercitarsi avendo riguardo
principalmente al parametro costituzionale espresso dall’art. 27, in
particolare, sub specie, della idoneità della misura a tendere alla rieducazione
del condannato, ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., oltre che ai
parametri dettagliati nello stesso art. 73. co. 5 bis. Dal vaglio di legittimità
a cui è stata sottoposta Ia pronuncia impugnata si palesa evidente l’implicito
rigetto della istanza di applicazione del citato co. 5 bis, sul rilievo del
decidente volto ad evidenziare l’oggettiva entità del fatto, la personalità del
prevenuto, quale descritta dai suoi precedenti, gravi e numerosi, che ne fanno
emergere la particolare proclività a delinquere, con conseguente pericolo per la
collettività, tanto da determinare la Corte distrettuale a non riconoscere al
soggetto una modifica, in melius, del trattamento sanzionatorio applicato dal
Tribunale.
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