Cassazione: per l’Ici dei fabbricati rurali conta la classificazione catastale
Per l’Ici dei fabbricati rurali conta il catasto. Infatti, a seguito della riforma dell’anno scorso, i fabbricati rurali scritti in catasto sono esenti dall’imposta anche qualora appartengano ad una cooperativa, mentre se non sono iscritti, il giudice dovrà accertare i
requisiti di ruralità richiesti dalla legge. In più, il contribuente,
per non essere soggetto all’imposta, dovrà contestare la
classificazione catastale di fronte all’Agenzia del territorio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18565/2009, sulla base della riforma
sull’Ici. In particolare, la Cassazione sottolinea che : “In
tema di ICI, non è soggetto all’imposta, ai
sensi del combinato disposto l’immobile che sia stato iscritto nel
catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa
categoria (A/6 o D/10). L’attribuzione all’immobile di una diversa
categoria catastale dev’essere impugnata specificamente dal
contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta
ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato
all’Ici. Allo stesso modo il comune dovrà impugnare l’attribuzione
della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter legittimamente
pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.
Invece,
per i fabbricati non iscritti in catasto l’esenzione dall’imposta è
possibile solo qualora sia stato accertato in concreto il requisito
della ruralità, accertamento questo che può essere condotto anche dal
giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal
contribuente. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali,
non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo,
potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle
cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione,
conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti
agricoli conferiti dai soci”.