Cassazione: procedimenti disciplinari relativi agli avvocati – art. 213 cpc., applicabilità, sussistenza, fondamento
Le S.U. della S.C. hanno affermato che, nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l’art. 213 cod. proc. civ., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d’ufficio dal giudice alla P.A..
In YYYY fino al 30 novembre 1998, per un’ imputazione pressoché identica l’avv. AAA era stata condanna dal tribunale di YYYY alla pena di mesi due di reclusione.
Con decisione del 7 giugno 200 il c.o.a. di YYYY ha ritenuto l’avv. AAA responsabile dell’illecito disciplinare contestato e le ha inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi.
l consiglio nazionale forense, con decisione del 27/11 novembre 2009, dopo avere acquisito informazioni sull’esito del processo penale, che risultava definito ln data 10 ottobre 2005, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Roma, che, confermata l’affermazione di responsabilità, aveva ridotto la pena a € 2000 di multa ha integralmente confermato la decisione del c.o.a. di YYYY.
Per quel che rileva in questa sede, il c.n.f ha affermato che non si era verificata alcuna nullità conseguente alla pretesa partecipazione alla deliberazione della decisione del c.o.a. di un consigliere che non aveva assistito alle udienze anteriori a quella in cui è stata deliberata la decisione e che si era astenuto.
A parte l’inammissibilità della censura per non essere stata l’eccezione sollevata davanti al c.o.a., l’infondatezza derivava sia dalla non applicabilità del principio dell’immutabilità dell’organo giudicante al procedimento disciplinare davanti al c.o.a., che ha natura amministrativa e richiede soltanto che sia raggiunto il quorum dei votanti sia dalle circostanze consistenti nel fatto che la trattazione, preceduta da udienze di mero rinvio, si era concentrata nell’unica udienza del 7 giugno 2005, in cui venne assunta la decisione, e nel fatto che dal processo verbale di tale seduta risulta che la decisione fu votata all’unanimità dei presenti, tra i quali non viene indicato il consigliere che compare soltanto nell’intestazione della decisione, con la conseguenza che detta menzione sarebbe irrilevante e comunque superata dal verbale.
Per quanto attiene alla prescrizione dell’azione disciplinare il c.n.f., disattendendo la relativa eccezione dell’incolpata, che ha sostenuto che il termine avrebbe dovuto decorrere dalla data dei singoli episodi e non da quella in cui il comportamento complessivo era cessato, ha affermato che, pur essendo l’istituto della continuazione estraneo all’ambito disciplinare, è principio pacifico che nel caso in cui l’illecito consista in una condotta protratta nel tempo la decorrenza del termine di prescrizione deve essere fissata alla data della cessazione di tale condotta.
Pertanto, poiché non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che la condotta contestata era consistita in una pluralità di episodi tra loro connessi sia in senso cronologico e obbiettivo che in senso psicologico, la prescrizione era iniziata a decorrere dal 30 novembre 1998, data di cessazione della condotta ed era stata interrotta dalla notifica dell’ avvio del procedimento disciplinare in data 19 aprile 2003.
Peraltro a conclusioni non diverse si perverrebbe anche se si volesse far decorrere il termine di prescrizione dal singolo episodio, in quanto sia le espressioni offensive che quelle minacciose specificate nel capo d’incolpazione, erano state profferite nel corso di una telefonata dell’ avv. AAA delle ore 19 del 5 ottobre 1998, con la conseguenza che anche in tal caso il termine prescrizionale sarebbe stato utilmente interrotto con la notifica dell’avvio del procedimento.
Avverso la decisione del c.n.f. l’Avv. AAA ha ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. per avere il c.n.f. acquisito d’ufficio le informazioni circa l’esito del procedimento penale utilizzate ai fini della decisione.
Il motivo è infondato.
E’ orientamento pacifico (Cass., sez. UD., D. 10995/2006, 20469/2005, 1988/1998) che nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in CUl la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.
Ora, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l’art. 213 c.p.c., a mente del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d’ufficio dal giudice.
Né è possibile un’interpretazione che escluda la possibilità di richiedere informazioni e documenti all’amministrazione della giustizia, che non v’è motivo di escludere dall’ampia nozione di amministrazione pubblica (Cass., sez. IV, 12 marzo 2008)
2. Con il secondo motivo viene riproposta l’eccezione di nullità della decisione per essere stata deliberata con la partecipazione dell’avv. BBB, che si era astenuto e non aveva partecipato alle udienze anteriori a quella in cui la decisione stessa era stata deliberata.
Il motivo é infondato.
Infatti, come é principio pacificamente affermato (cass. N. 2691/2010, 12352/2009, 26372/2007, 22497/2006, 14113/2006, 6564/2006) l’indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un componente del collegio diverso da quelli facenti parte del collegio stesso che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, si è riservato la decisione, ha natura di mero errore materiale, perché in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza.
Poiché risulta dal verbale dell’udienza in cui é stata adottata la decisione del c.n.f. che alla deliberazione non ha partecipato l’avv. BBB, l’indicazione dello stesso nell’intestazione della decisione deve ritenersi frutto di mero errore materiale non essendo stati dedotti elementi tali da mettere in dubbio l’attestazione contenuta nel verbale d’udienza.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 51 del r.d. 1578/1933 per avere il c.n.f. ritenuto di far decorrere la data della prescrizione dalla cessazione della condotta contestata lnvece che dalle date delle singole condotte.
Il motivo é infondato.
A parte che, secondo il costante orientamento di questa corte (Cass. n. 20843/2007, 10816/2008, 14985/2005), nel caso dell’azione disciplinare a carico di un avvocato, esercitata per fatti costituenti reato per i quali sia iniziata l’azione penale, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale che nella specie si é verificato in data successiva all’inizio del procedimento disciplinare, é corretta l’affermazione del c.n.f. secondo cui in presenza di una condotta illecita protratta nel tempo la prescrizione decorre dalla data di cessazione dell’illecito (Cass. n. 28159/2008, 14620/2003), senza che tale principio comporti l’applicazione in sede disciplinare dell’istituto della continuazione.
Il ricorso, in conclusione deve essere respinto.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 27 aprile 2010