Cassazione: può essere annullato il licenziamento contestato in ritardo
Può risultare nullo il licenziamento contestato dall’azienda in ritardo senza un motivo valido. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione con la sentenza n. 21221 del 5 ottobre
2009, la quale sottolinea il fatto che “nel licenziamento per
giusta causa, l’immediatezza della comunicazione del provvedimento
espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua
giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si
configura come elemento costitutivo del diritto al recesso del datore
di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del
provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che datore di
lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o
comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore;
peraltro il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso
relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di
tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei
fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la
complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far
ritardare il procedimento di recesso, restando comunque riservata al
giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in
concreto giustificano o meno il ritardo”.