Cassazione: responsabile di lesioni anche chi porta a spasso Fido, non solo il proprietario
Con la sentenza n. 8875 la quarta sezione penale ha stabilito che l’obbligo di custodia degli animali sorge tutte le volte in cui una persona abbia una certa relazione di possesso o di mera relazione con l’animale. Secondo la suprema Corte, che ha messo nero su bianco tale principio in quattro pagine di motivazione, non è necessario che con l’animale sussista una relazione di prioprietà in senso civilistico: è infatti sufficiente la mera detenzione. Così sarà responsabile di lesioni colpose, per i morsi del cane, l’uomo che, pur non essendone il proprietario, porta a passeggio l’animale, senza museruola nè guinzaglio. In particolare, la Quarta sezione penale, nel caso di specie, ha stabilito che “sussiste la responsabilità anche dell’imputato – (mero detentore dell’animale) -, in quanto, in tema di custodia di animalei, l’obbligo sorge ogniqualvolta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una certa persona, dal momento che l’art. 672 cod. pen. collega l’obbligo di non lasciare libero l’animale e di custodirlo con le debite cautele al semplice possesso dell’animale, possesso da intendersi come deternzione anche solo materiale di fatto, senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico”.