Cassazione: responsabilità limitata del professionista per il cliente che cade fuori dal suo studio
Il professionista non è responsabile (o solo in parte) dell’infortunio del suo cliente avvenuto fuori dal suo studio, ovvero se il cliente cade nel condominio a causa della sua imprudenza e non per problemi di scarsa illuminazione o pavimentazione sconnessa, il professionista non deve risarcire alcun danno. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25772 del 9 dicembre
2009, con cui ha accolto con rinvio il ricorso di un medico che era stato
condannato dalla Corte d’Appello di Firenze a risarcire una cliente
che era inciampata sul vialetto d’ingresso al suo studio, “scarsamente
illuminato” e con “la pavimentazione sconnessa”.
Gli ‘Ermellini’ hanno spiegato che “sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in
relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, si è
limitata a rilevare la presenza di sconnessioni nella pavimentazione
del vialetto in questione scarsamente illuminato, ma non ha in alcun
modo esaminato se tale situazione di oggettivo pericolo costituisse
un’insidia non superabile con l’ordinaria diligenza e prudenza, ovvero
fosse suscettibile di essere prevista e superata con l’adozione delle
normali cautele da parte del danneggiato; il quale, in tale ipotesi,
avrebbe quanto meno concorso, art. 1227 c.c., alla produzione
dell’evento a titolo di colpa”.