Cassazione: ridotto il danno patrimoniale, risarcimento solo sul calcolo delle spese fisse
Ridotti i danni patrimoniale per il coniuge che perde il proprio
compagno in un incidente. Il risarcimento va infatti calcolato solo
sulle spese fisse che la persona morta sosteneva in vita (ossia mutuo o
altre spese per la famiglia) e non su tutto lo stipendio che essa
percepiva perché parte degli introiti andavano a soddisfare,
probabilmente, esigenze personali.
Il caso in esame aveva
riguardato la morte di una giovane moglie in un incidente stradale ed
il consorte aveva chiesto i danni sia morali che patrimoniali che il
Tribunale di Lodi aveva accordato dichiarando un concorso di colpa dei
due automobilisti nell’incidente stradale.
La Suprema Corte, con la sentenza del 28 agosto 2009, n. 18800,
però, ha in seguito ridotto il risarcimento, per la parte patrimoniale,
sostenendo che tale diritto spettava al marito solo per il contributo
economico che la vittima prestava alla gestione familiare. Detto ciò il
danno va calcolato con riguardo alla somma che la vittima apportava al
menage familiare non per quanto riguarda le spese variabili (per
esempio la spesa o il costo delle bollette) ma solo le spese fisse che
quindi non si sono ridotte a causa della prematura scomparsa del
coniuge. Altro aspetto importante che la Corte di Cassazone ha messo in
evidenza è il seguente principio:
“l’accertamento
del danno patrimoniale rientra nei poteri della Corte di Merito e non
della Corte di Cassazione se non ci sono vizi di motivazione”.