Cassazione: risarcimento a madre con nascituro malformato. I medici hanno il dovere di informare la madre sui rischi delle terapie che ella assume
I medici hanno l’obbligo di informare la madre dei rischi di una
terapia pericolosa per il nascituro dal momento che il concepito ha
diritto “a nascere sano”. In caso contrario, devono risarcire la donna.
Lo stabilisce la Cassazione, che ha respinto i ricorsi dei medici. Al
centro della vicenda, la nascita di un bambino, con gravissime
malformazioni, causate da un farmaco, i cui effetti sul feto non erano
stati spiegati alla madre.
La Suprema Corte ha confermato la
sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva stabilito un
risarcimento danni da parte di due medici in favore di una famiglia che
li aveva citati in giudizio.
“Deve affermarsi, stante la
soggettività giuridica” della persona nata con malformazioni “sul piano
personale, quale concepito, il suo diritto a nascere sano ed il
corrispondente obbligo dei sanitari di risarcirlo per mancata
osservanza sia del dovere di una corretta informazione, ai fini del
consenso informato, in ordine alla terapia prescritta alla madre, e ciò
in quanto il rapporto instaurato dalla madre con i sanitari produce
effetti protettivi nei confronti del nascituro, sia del dovere di
somministrare farmaci non dannosi per il nascituro stesso”.
Quest’ultimo,
invece, aggiungono gli ‘ermellini’, “non avrebbe avuto diritto al
risarcimento qualora il consenso informato necessitasse ai fini
dell’interruzione di gravidanza, e non della mera prescrizione di
farmaci, stante la non configurabilità del diritto a non nascere se non
sano”.