Cassazione: sì all’ammissione tardiva del credito senza iscrizione a ruolo
Ecco quanto ha stabilito la Cassazione civile nell’ordinanza n. 21804 del 24/09/2013.
La domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato né la notifica della cartella di pagamento, potendo basarsi anche su titoli diversi (es. titoli erariali). Ciò che rileva è che il credito tributario sia antecedente alla dichiarazione dello stato passivo e che sia adeguatamente documentato.
Nella specie, Equitalia Spa aveva presentato ricorso in Cassazione avverso il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo proposto per l’esclusione del proprio credito insinuato tardivamente, sostenendo, principalmente, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che i ruoli dovessero essere emessi prima della chiusura dello stato passivo.
Equitalia sosteneva, altresì, che il ritardo nella presentazione dell’istanza tardiva di ammissione al passivo dipendesse dal fatto di non aver avuto conoscenza del procedimento di verifica dello stato passivo, non avendo ricevuto le comunicazioni di legge da parte del curatore.
La Corte ha ribadito un principio già espresso in altre pronunce, ossia che “ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 L.F. (c.d. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento ex art. 92 L.F., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore”. Resta ferma la facoltà da parte del curatore di provare, ai fini dell’ammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto.
Fonte: www.altalex.com