Cassazione: si può dare del ‘latitante’ all’amministratore condominiale. Non c’è ingiuria ne’ diffamazione
Si applica la scriminante del “diritto di critica” per il condomino che
offende pubblicamente l’amministratore dandogli del “latitante”. È
quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3372
depositata il 31 gennaio scorso. La vicenda ha come protagonista una
donna che aveva lasciato nell’androne del palazzo un cartello in cui
l’amministratore veniva definito “latitante” e “inadempiente” quando si
trattava di occuparsi dei problemi del condominio. In seguito alla
lettera, l’amministratore querelava la donna per diffamazione e
ingiuria. In primo grado, il giudice dell’udienza preliminare di
Cagliari disponeva non luogo a procedere nei confronti della donna. In
seguito alla sentenza di primo grado, l’amministratore in quanto persona
offesa dal reato costituita parte civile, proponeva ricorso per
cassazione. La Corte, rigettando il ricorso, ha spiegato che “il diritto
di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in
quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione dei
fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di
un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva,
posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su
un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e
comportamenti. La scriminante in questione presuppone dunque, a
differenza di quella del diritto di cronaca, un contenuto di veridicità
più limitato; conformemente al diritto di cronaca, anche il diritto di
critica trova l’ulteriore limite segnato dal rispetto dei criteri della
rilevanza sociale della notizia e delle correttezza delle espressioni
usate (…) Con tale condotta – hanno continuato gli Ermellini –
l’imputata non solo ha esercitato il proprio diritto di libera
manifestazione del proprio pensiero, ma ha anche esercitato lo specifico
diritto, quale condomino dello stabile amministrato
(dall’amministratore) di controllare comportamenti dell’amministratore e
di denunciarne eventuali riscontrate irregolarità. Le critiche
all’operato dell’amministratore avevano come naturale destinatario gli
altri condomini e, dunque, risulta rispettato il limite delle rilevanza
sociale della notizia e idoneo a tale diffusione è il luogo ove è stato
affisso il volantino. Quanto al profilo della continenza pienamente
condivisibile e non contraddittoria è la motivazione del provvedimento
impugnato là dove ha ritenuto che le espressioni critiche usate
dall’imputata non hanno mai determinato un’aggressione gratuita alla
sfera morale della persona dell’amministratore, ma una censura soltanto
delle attività (non) svolte come amministratore del condominio. In tale
contesto la parola latitante è stata usata nell’accezione corrente di
qualcuno che evita di farsi vedere onde non ottemperare ai suoi doveri e
compiti per i quali è preposto e pagato. È cioè proprio quelle
omissioni che l’imputata criticamente riscontrava e denunciava
nell’operato professionale dell’amministratore”.