Cassazione: stop ad autovelox selvaggio, i prefetti rispettino il Codice
Autovelox sì, ma con precise regole da rispettare. A stabilirlo è la
corte di Cassazione la quale ha un po’ ridimensionato il potere del
prefetto sulla questione, evidenziando che ci sono casi nei quali solo
il giudice può intervenire per dichiarare l’illegittimità dell’uso
dell’apparecchiatura e di conseguenza decretare l’annullamento della
multa. La seconda sezione civile, con la sentenza 3701, ha, infatti,
sottolineato che gli automobilisti multati dall’autovelox perché
sorpresi a superare i limiti di velocità, hanno il diritto di sapere se
la via che percorrevano aveva tutti i requisiti per essere considerata
«ad alto livello di scorrimento».La decisione è stata presa dalla Suprema Corte in seguito a un ricorso presentato da un automobilista di Treviso multato
sul viale Oberdan della cittadina veneta. Gli ermellini hanno accolto
il suo ricorso stabilendo che va accertato se la strada sia inserita
nel decreto prefettizio sulla viabilità tra le arterie a traffico
intenso lungo le quali sarebbe troppo pericoloso, per la circolazione,
fermare chi infrange il codice. In quel caso sarebbe meglio, piuttosto,
fotografarlo con l’autovelox e fargli arrivare la contravvenzione a
casa.
L’automobilista, in sua difesa, aveva sostenuto che la multa era da annullare per
l’illegittimità del provvedimento prefettizio di inserimento della
strada in questione nell’apposito elenco previsto dalla legge 121 del
2002. In sostanza, hanno scritto gli avvocati nel ricorso, nel caso in
questione non è in ballo l’esercizio della discrezionalità
amministrativa, ma la «mera applicazione delle norme di legge che
disciplinano le modalità con le quali è possibile da parte del prefetto
procedere all’individuazione delle strade come “strade di
scorrimento”».
Il Tribunale di Treviso, il 20 gennaio del 2009, aveva dichiarato la legittimità della multa,
mentre i Supremi giudici l’hanno pensata diversamente. Piazza Cavour,
in sostanza, ha ribadito che «le valutazioni attinenti al merito
dell’attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono
esclusivamente quelle relative al tasso di incidentalità, alle
condizioni strutturali plano-altimetriche e di traffico, per le quali
non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del
traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti
controllati». Fatta eccezione per questi casi, il giudice, ha insistito
la Cassazione, può intervenire per bloccare una decisione del prefetto.
Sarà ora nuovamente il tribunale di Treviso, al quale gli ermellini hanno rinviato la questione, a verificare «se
l’inclusione della strada in questione nell’elenco contenuto nel
decreto prefettizio sia stata operata o meno nel rispetto della
normativa del codice della strada che individua le caratteristiche
strutturali che deve possedere una strada per essere qualiticata come
“strada urbana di scorrimento”».