Cassazione: stop alle pratiche scorrette di Equitalia
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4777 del 26 febbraio 2013, mostra un “cartellino rosso” ad Equitalia riguardo alle disinvolte pratiche di esecuzione messe in atto da quest’ultima, le quali spesso si traducono in ipoteche prive di legittimità. Il caso parte dal ricorso al Giudice di Pace di Barra (NA) da parte di un contribuente che si era vista ipotecata la casa per una cartella di soli 2.500 Euro. Il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando sia l’ipoteca che le cartelle esattoriali; contro la sentenza del Giudice di Pace Equitalia propose ricorso in Cassazione, dando così alla Suprema Corte la possibilità di riaffermare alcuni principi importantissimi in materia di garanzie del contribuente nei procedimenti tributari.
Diritto del contribuente di essere informato delle azioni dell’Amministrazione e di conoscere termini e modalità per esercitare il diritto di difesa : a differenza di Equitalia, la Cassazione ritiene perfettamente applicabile ai procedimenti dell’Amministrazione finanziaria in generale ed anche alle iscrizioni ipotecarie l’art. 3 comma 4 della legge 241/90, che recita: “In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Scrive la Suprema Corte: “La legge 7 agosto 1990 n. 241 detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l’amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite. Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché – oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e l′iscrizione di ipoteca sugli immobili – contemplano misure estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni.
E’ essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gliadempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l’amministrazione, quali quello di comunicare all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni.”
Quindi, se non vengono rispettate le norme a tutela del cittadino in materia di procedimenti amministrativi, tali procedimenti e gli atti conseguenti sono nulli: perciò, secondo la Cassazione, il Giudice di Pace ha avuto ragione nel decidere non solo la cancellazione dell’ipoteca, ma anche l’annullamento delle cartelle esattoriali.
Inammissibilità dell’ipoteca sugli immobili per valori inferiori ad 8000 Euro: contrariamente alle pretese di Equitalia, la sentenza in argomento ricorda che la Cassazione a sezioni unite “ha ripetutamente affermato che l’ipoteca prevista dall’art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973”, in quanto “strettamente preordinata e strumentale all’espropriazione immobiliare”, “è soggetta agli stessi limiti stabiliti per quest’ultima dall’art. 76 del medesimo d.p.r., come da ultimo modificato dall’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2005. L’ipoteca non può quindi essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro (Cass. civ. S.U. 22 febbraio 2010 n. 4077; Cass. civ. S.U. 12 aprile 2012 n. 5771).
Fonte: Marco Cantarella – www.preziosamagazine.com