Cassazione: studi di settore declassati a “presunzioni semplici”
Gli scostamenti di reddito dichiarato dal contribuente
dagli studi di settore rappresentano solo “un indice rilevatore di una possibile anomalia del comportamento
fiscale” e, dunque, hanno natura presuntiva. Si tratta di presunzioni semplici e non gravi precise
e concordanti. Tale gravità può essere scaturita soltanto dall’esito di
un contraddittorio obbligatorio, pena la nullità dell’accertamento.
A questa decisione è giunta la Corte di Cassazione, con
quattro sentenze depositate il 18 dicembre 2009, le n. 26635, 26636, 26637, 26638, con le quali ha dato al contrasto sugli studi
di settore arrivando ad una conclusione: la portata degli studi andrà, dunque, necessariamente ridotta. In particolare Piazza Cavour ha spiegato che “La
procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore
costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,
precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli
standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al
contraddittorio da attivare obbligatoriamente”.