Cassazione, stupro anche se la vittima dice sì e poi ci ripensa
Il caso riguarda un giovane novarese condannato per stalking, per aver perseguitato, minacciato e molestato la sua ex fidanzata (all’epoca minorenne), e violenza sessuale perché con violenza, minaccia e imbavagliandola, l’ha costretta a rapporti sessuali “estremamente violenti”. Il ragazzo aveva tra l’altro imposto la ragazzina a pratiche sadiche, minacciandola di diffondere foto che la ritraevano in atteggiamenti intimi.
Condannato dal Tribunale di Novara e poi dalla Corte d’Appello di Torino, nel ricorso in Cassazione il giovane, tramite il suo avvocato, aveva sostenuto che “trattandosi di un rapporto sadomaso, non si potrebbe ritenere che in ogni momento l’imputato avesse l’obbligo di verificare la persistenza del consenso”. Nel 2006, la Cassazione si era espressa in senso contrario riguardo il caso di un giovane di Latina. La Corte aveva annullato la condanna del ragazzo perché aveva ritenuto che un rapporto iniziato con l’assenso di entrambi i partner non sempre si poteva configurare come violenza sessuale.