Cassazione: subappaltatore responsabile della sicurezza nei cantieri edili
Sicurezza sul lavoro e tutela dell’incolumità degli operai: sono questi i punti chiave su cui ha riflettuto la Corte di Cassazione nell’affrontare la responsabilità nei cantieri edili per quanto riguarda lesioni fisiche subite dagli operai. Piazza Cavour, con la sentenza n. 42447 del 5 novembre 2009, ha stabilito che è responsabile il subappaltatore degli incidenti sul cantiere avvenuti a danno degli operai, anche laddove sia presente l’appaltatore e un rappresentante del committente. Il Palazzaccio, ha respinto il ricorso di un subappaltatore condannato per le lesioni subite da un operaio, spiegando che “la nomina da parte del committente di un responsabile, non esonera il
datore di lavoro dal controllare l’adozione delle misure di sicurezza,
come si evince dall’ar 9, lett. a) e b) del D.Lgs. 49496, ciò perché
il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli
obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna
estromissione, la responsabilità del committente”.
In particolare, la sentenza sottolinea che “Nel caso in cui in un cantiere operino più imprese per l’affidamento di subappalti, questa Corte di legittimità
ha ripetutamente stabilito che in tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche,
con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto
all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore,
grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul
subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e
specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza
dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente
ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del
cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa
di essere titolare dei poteri direttivi generali” . E ancora “in ragione dei ricordati principi, il
subappaltatore, non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel
cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l’appaltatore ed un
rappresentante del committente”.