Rimborso Iva sulla Tariffa rifiuti. E’ la grande novità che la Cassazione, con sentenza 3756 depositata l’8 marzo 2012, ha sentenziato definendo la Tariffa rifiuti “non assoggettabile all’ IVA del 10% in quanto costituisce un’ entrata tributaria e non un corrispettivo per il servizio reso”, ovvero un tributo e non un’ entrata di natura patrimoniale come invece affermato più volte dall’Agenzia delle Entrate. Per procedere con il rimborso dell’Iva pagata sulla Tariffa rifiuti TIA1 e TIA2 (la meglio nota Tarsu), è necessario compilare il nuovo modello unico IRT 2012 (entro le ore 10,00 del 30 marzo) in cui si sono state introdotte le nuove direttive della Cassazione e le apposite categorie di riferimento dalla Persona Fisica alle società di persone e capitale agli enti commerciali. Il rimborso dovrà per legge essere elargito entro 60 giorni dall’avvenuta ricezione della sua richiesta.