Cassazione: toccare le colleghe di lavoro ‘senza provare libido’ non è molestia sessuale, extracomunitario assolto
Toccava le colleghe di lavoro, in maniera
scherzosa, come modo di fare abituale, senza provare alcune «ebbrezza
sessuale» o intenti libidinosi. Per questo la Cassazione ha confermato
l’assoluzione di un lavoratore extracomunitario Kadri O. dall’accusa di
violenza sessuale per la quale, in primo grado, era stato condannato ad
un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa dalla condizionale). In
appello, invece, Kadri era stato assolto, il 28 novembre 2008, con la
formula perchè il fatto non sussiste.
Durante il processo, nato da una denuncia sporta da una collega di
Kadri, stanca delle sue mani ‘lunghe’, era emerso che la stessa parte
offesa – rileva la Cassazione nella sentenza 30969 – «aveva riconosciuto
che Kadri O. era solito praticare degli scherzi di cattivo gusto
toccando le colleghe di lavoro e così ponendo in essere un
comportamento di certo poco raffinato e abituale». Tuttavia dalle
stesse testimonianze era emerso che nel comportamento
dell’extracomunitario non era ravvisabile alcune «ebbrezza sessuale» in
quanto, toccando le colleghe a destra e a manca, «non voleva soddisfare
la propria libido».
Contro l’assoluzione di Kadri O. è stata la Procura generale della
Corte d’Appello di Bologna a fare ricorso in Cassazione per chiedere il
ripristino della condanna inflitta in primo grado, il 17 maggio ’99 dal
Tribunale di Ferrara. Ma il reclamo non ha avuto successo.