Cassazione: trasferimento non motivato, legittimo non presentarsi al lavoro
Con la sentenza 24260 del 28 ottobre 2013, la Cassazione stabilisce che è illegittimo il licenziamento del dipendente che non si è presentato nella nuova sede se l’azienda non ha comunicato nei tempi i motivi del trasferimento come richiesto dal lavoratore.
Con lettera del 23 aprile 2003, pervenuta il 28 aprile, la lavoratrice aveva chiesto di conoscere i motivi del trasferimento. La richiesta è stata reiterata con lettera del 5 maggio 2003, ma la società aveva risposto solo con lettera del 9 maggio 2003.
Secondo la Cassazione “ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l’art. 2103 cod. civ., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova. Pertanto, l’onere dell’indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta – dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento (Cass. n. 8628 del 2004, n. 1912 del 1998)”.
Quindi, conclude la sentenza “ove accertata la inosservanza del termine per la comunicazione dei motivi del trasferimento, il trasferimento dall’appalto deve considerarsi illegittimo”, e “anche la condotta della lavoratrice ritenuta dalla sentenza impugnata integrare la giusta causa di licenziamento deve essere riesaminata alla luce di tale accertamento”.