Cassazione: truffa, colui che promette il matrimonio solo per soldi!
In particolare, emerge che “la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte offesa in ordine all’abile raggiro operato dall’imputato ai suoi danni, ha provato una serie di riscontri, oltreché apparire verosimile e dotata di intrinseca logicità” e che “elementi di riscontro dovevano essere rinvenuti nelle dichiarazioni di […] e di […] oltre che da […]”.
Inoltre, “il giudizio di penale responsabilità dell’imputato si fonda su una prova che è costituita dalla deposizione della parte offesa come nella dichiarazione testimoniale della parte offesa deve essere considerata, per il suo contenuto, una prova storico – rappresentativa dei fatti oggetto del giudizio e non può essere degradata, per il suo contenuto in mero indizio. Come già affermato, tale dichiarazione testimoniale è stata sottoposta al vaglio di credibilità e, superandolo, può essere considerata pienamente utilizzabile nei suoi risultati”.