Cassazione: una carta privata di rinuncia alla casa da parte di uno dei due intestatari vale comunque
È valida la
carta privata nella quale uno dei due conviventi dichiara di rinunciare
alla proprietà intestata ad entrambi, ma in pratica pagata soltanto da
uno dei due componenti della coppia di fatto. Lo ha stabilito la Corte
di Cassazione con la sentenza n. 23691 del 9 novembre 2009, con la
quale, ha accolto il ricorso del figlio e successivo erede di uomo che
aveva comprato un appartamento con la ex convivente, intestandolo ad
entrambi, ma di fatto
pagandolo da solo. La donna, dopo averlo lasciato, gli aveva firmato
una
carta nella quale rinunciava alla proprietà dell’immobile. Piazza
Cavour ha spiegato che con tale rinuncia ovvero con il “negozio di
natura abdicativa si è operato, ipso iure,
in forza del principio di elasticità della proprietà, l’accrescimento
della quota rinunciata in favore dell’ex compagno che, pertanto, data
la proporzione delle rispettive quote, è divenuto proprietario
dell’intero immobile, poi entrato a far parte della massa ereditaria”.