Sesta Sezione Penale sentenza n.6987/2011
I provvedimenti sull’affido dei figli devono essere formalmente notificati alla parte interessata e non basta una semplice informativa telefonica. Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione che ha assolto una durante le feste di Natale. La Corte fa rilevare che la donna era venuta a conoscenza del provvedimento solo a seguito di una telefonata dell’ex marito. Il provvedimento, però, le era stato notificato solo successivamente. La donna era stata già assolta dalla Corte d’Appello di Messina ma il marito si era rivolto alla suprema corte sostenendo che la donna aveva eluso il provvedimento del giudice dato che lui stesso aveva comunicato telefonicamente le modifiche sul diritto di visita del figlio. Come si legge in sentenza “L’assunto del ricorrente che avrebbe, tramite telefono, informalmente comunicato alla moglie separata la nuova regolamentazione stabilita dal giudice civile circa le modalita’ di affidamento del figlio minore, non puo’ integrare la legale e piena conoscenza delle statuizioni giudiziarie alla cui osservanza […] era obbligata”.