Cassazione: valida la multa all’automobilista anche se gli orari del verbale e del telelaser non coincidono
Valida la multa effettuata all’automobilista per eccesso di velocità anche qualora gli orari specificati sul verbale e sullo scontrino del telelaser siano diversi. Infatti, motivano i giudici, è sufficiente la correzione a mano da parte del vigile per rimediare all’inconveniente. L’unica arma nelle mani dell’automobilista è quella di presentare querela di falso per contestare il verbale. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24245 del 17 novembre 2009, spiegando che “l’attestazione del verbale circa l’attività di rilevazione eseguita
quel giorno e a quell’ora con il conforto di apparecchiatura
elettronica, che aveva individuato il veicolo e la targa, poteva essere
contestata dal trasgressore solo mediante querela di falso”. E ancora.
“A sostegno della querela potevano essere addotti, quali elementi di
valutazione, le discordanze con l’indicazione automatica
dell’apparecchiatura, provocando nella sede processuale propria, ove
ritenuto rilevante dall’autorità giudiziaria procedente, una verifica
istruttoria sulle circostanze dell’accertamento, della correzione e
sull’eventuale contestazione immediata, che avrebbe escluso ogni dubbio
circa l’effettività del momento in cui era avvenuta la violazione
contestata. È infatti il verbale l’atto di contestazione della
violazione che attesta l’attività svolta e contro cui deve rivolgersi –
con gli strumenti di legge l’attività difensiva del trasgressore,
mentre lo scontrino è solo un elemento di riscontro dell’attività
svolta, le cui risultanze possono essere recepite nel verbale o
pedissequamente o previa correzione di quanto direttamente attestato
dagli agenti verbalizzanti sulla base della loro diretta conoscenza”.